Grazie alla Legge n. 6 del 9 Gennaio 2004, l’Amministratore di sostegno diviene lo strumento di protezione principale a difesa della dignità della persona con mancanza parziale o totale di autonomia per menomazione fisica o psichica, intervenendo come supporto nel compimento degli atti che :
- riguardano il patrimonio del beneficiario (riscuotere la pensione, vendere un appartamento, pagare l’assicurazione ecc..);
- riguardano la ”cura personae” (supportare il beneficiario per progetti educativi/corsi di formazione, nel rapporto con i suoi figli, nella separazione/divorzio);
- riguardano il campo delle decisioni sanitarie (scelta del luogo di cura, di esami diagnostici, della terapia ecc..).
A chi va assegnato, quindi, l’Amministratore di sostegno?
- Persone con disabilità psichica che incida sull’autonomia;
- persone con disabilità sensoriali ( non vedenti, sordomute, epilettiche ecc..);
- persone colpite da infermità fisiche a cui si colleghi una riduzione più o meno consistente della mobilità e della possibilità di deambulazione;
- persone prodighe;
- persone anziane, purché risultino non del tutto efficienti nella conduzione delle attività di ogni giorno;
- persone dipendenti da droghe o alcool;
- persone in coma vegetativo;
- persone con demenze, morbo di Alzheimer, sindrome di Down.
La scelta dell’Amministratore di sostegno spetta al giudice tutelare in base al criterio dell’esclusivo riguardo della cura e degli interessi della persona beneficiaria. Esso viene scelto, secondo un criterio principale, all’interno della cerchia familiare del beneficiario; nel caso in cui nessun tipo di familiare possa occuparsi adeguatamente del beneficiario, o ci sia una conflittualità tra di essi, il giudice tutelare procede con la nomina di una persona esterna alla famiglia.
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